Ricongiungimento Familiare

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, in possesso di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per lavoro subordinato, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi o per studio di durata non inferiore a un anno, può richiedere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti familiari:

  • coniuge maggiorenne, da cui non si sia legalmente separati;
  • figli minori non sposati (anche se siano del coniuge o se nati fuori dal matrimonio). Se esistente, l’altro genitore deve dare il proprio consenso;
  • figli maggiorenni a carico, nel caso in cui non siano autosufficienti a causa del loro stato di salute (invalidità totale);
  • genitori a carico, nel caso in cui non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza oppure che abbiano più di 65 anni, in questo caso, se presenti altri figli, si deve dimostrare che non possano provvedere al loro mantenimento.

IL CITTADINO STRANIERO RICHIEDENTE DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEVE DIMOSTRARE:

  • di avere un reddito, derivante da fonti lecite, che sia in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da ricongiungere;
  • che l’alloggio presso il quale verrà ad alloggiare il familiare risponda alle norme igienico-sanitarie ed abbia la certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dall’ufficio tecnico del comune di residenza.

La richiesta di nulla osta va inoltrata via internet sul portale del Ministero dell’Interno. Una volta ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione si deve presentare richiesta del visto di ingresso presso l’autorità diplomatico consolare italiana competente per il paese di provenienza del familiare. I documenti necessari, oltre al nulla osta, sono il passaporto del familiare e la documentazione provante il legame di parentela con il richiedente (certificato di nascita, certificato di matrimonio). Questi ultimi devono essere debitamente tradotti e legalizzati.

Per maggiori informazioni potete richiedere un appuntamento per una consulenza gratuita presso i nostri uffici, chiamando i numeri indicati o compilando il form a fianco nella pagina.

Call Now ButtonChiama Ora