Il decreto legge n. 145/2024 ha introdotto una importante novità per alcune richieste di nullaosta al lavoro domestico.
In particolare ha previsto, inizialmente in via sperimentale, il rilascio, extra-quote dal decreto flussi, di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 richieste, per tutto il 2025, a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a beneficio di persone con disabilità, come previsto dell’art. 2 del dl 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall’art. 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.
Con un successivo provvedimento il Governo ha previsto 10.000 quote per ogni anno nel triennio 2026/2028.
Le richieste possono essere inviate in qualunque momento dell’anno fino ad esaurimento delle quote.
La domanda di nulla osta al lavoro per assumere, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente attraverso delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico e dalle associazioni datoriali firmatarie del CCNL lavoro domestico.
Il Punto Domina Roma Centocelle fa parte della Associazione Domina firmataria del contratto di categoria ed è abilitato a inviare richieste extra-quote per conto di datori di lavoro propri associati.
Le richieste possono essere presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, anche se non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare la documentazione attestante i requisiti, in particolare la disabilità o l’età anagrafica per la categoria dei grandi anziani.
Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell’ INL (Ispettorato nazionale del lavoro) del rispetto dei requisiti e delle procedure.
I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o socio sanitaria, nei primi dodici mesi di occupazione, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote del decreto flussi.