CONCESSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON CITTADINO ITALIANO ART. 5
Ai sensi dell’art. 5 legge 91/1992 possono richiedere la cittadinanza italiana i cittadini stranieri coniugati o uniti civilmente a cittadini italiani. Devono essere coniugati o uniti civilmente da almeno 3 anni (se residenti all’estero) o 2 anni (se residenti in Italia). Nel caso in cui nella coppia siano presenti figli i tempi si dimezzano (1 anno e mezzo, per i residenti all’estero o 1 anno, per i residenti in Italia).
Documenti necessari per presentare la domanda:
- Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
- Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana;
- Attestazione conoscenza lingua italiana;
- Fotocopia carta identità italiana;
- Fotocopia passaporto;
- Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari), ovvero dell’attestazione di soggiorno (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
- Versamento della tassa di 250,00 Euro (PagoPa);
- Marca da bollo da Euro 16,00;
- Credenziali accesso Spid.
NEL CASO DI RICHIEDENTI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA O APOLIDE, SONO PREVISTE DELLE DIVERSE MODALITÀ PER LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI DEL PAESE D’ORIGINE.
Dal 18 maggio 2015 è in vigore una procedura che prevede l’invio delle domande on line sul sito del Ministero dell’Interno.
La nostra agenzia cura l’intero iter della pratica di cittadinanza con la consulenza, per verificare i requisiti e i documenti già in possesso o da richiedere, l’invio della domanda on line e le altre fasi che consentono di arrivare all’esito finale.
Vuole verificare se ha i requisiti o la documentazione necessaria per presentare la sua domanda di cittadinanza?
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Art.9 – Cittadinanza per Residenza In Italia