Richiesta Cittadinanza Italiana

La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente o può essere concessa a seguito di presentazione di istanza.

I casi di acquisizione automatica sono:

  • quando si nasce da genitori italiani;
  • quando si nasce da genitori apolidi o ignoti o da genitori di nazionalità la cui legge non prevede di trasmettere la propria cittadinanza al figlio nato all’estero;
  • per riconoscimento;
  • per adozione.

CASI DI CONCESSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA:

Per residenza

  • Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 91/1992 è fondamentale che sussista la residenza legale ininterrotta in Italia per il periodo di:

    • 3 anni – nel caso di cittadino straniero nato in Italia o discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita;

    • 5 anni – nel caso di cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a decorrere dalla data di adozione. Viene assimilato a questo caso anche quello del figlio di cittadino italiano naturalizzato. In questo caso viene considerato il termine dei 5 anni dalla data di giuramento dello stesso;

    • 5 anni – nel caso di cittadino straniero che ha prestato servizio, anche fuori dal territorio nazionale, alle dipendenze dello stato italiano;

    • 4 anni – nel caso di cittadini appartenenti a stato membro dell’Unione Europea;

    • 5 anni – nel caso di cittadino apolide o rifugiato;

    • 10 anni – per cittadini che non rientrano nei casi precedenti.

Per maggiori informazioni: Art.9 – Cittadinanza per Residenza In Italia

Per matrimonio o unione civile con cittadino italiano

  • Ai sensi dell’art. 5 legge 91/1992 possono richiedere la cittadinanza italiana i cittadini stranieri coniugati o uniti civilmente a cittadini italiani. Devono essere coniugati o uniti civilmente da almeno 3 anni (se residenti all’estero) o 2 anni (se residenti in Italia). Nel caso in cui nella coppia siano presenti figli i tempi si dimezzano (1 anno e mezzo o 1 anno secondo i casi).

Per maggiori informazioni: Art.5 – Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

Cittadinanza ai sensi dell’art. 4, per nati in Italia che compiono 18 anni, prima del compimento del 19° anni.

Per maggiori informazioni: Art.4 – Cittadinanza per Nati in Italia

Cittadinanza iure sanguinis, per discendenza da avo cittadino italiano.

Per maggiori informazioni: Iure sanguinis, Discendenza da Avo Italiano

La nostra agenzia cura l’intero iter della pratica di cittadinanza con la consulenza, per verificare i requisiti e i documenti già in possesso o da richiedere, l’invio della domanda on line e le altre fasi che consentono di arrivare all’esito finale.
 
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