Cittadinanza per Residenza Art. 9

CONCESSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER RESIDENZA

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 91/1992 è fondamentale che sussista la residenza legale ininterrotta in Italia per il periodo di:

  • 3 anni – nel caso di cittadino straniero nato in italia o discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita;
  • 5 anni – nel caso di cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, a decorrere dalla data di adozione. Viene assimilato a questo caso anche quello del figlio di cittadino italiano naturalizzato. In questo caso viene considerato il termine dei 5 anni dalla data di giuramento dello stesso;
  • 5 anni – nel caso di cittadino straniero che ha prestato servizio, anche fuori dal territorio nazionale, alle dipendenze dello stato italiano;
  • 4 anni – nel caso di cittadini appartenenti a stato membro dell’Unione Europea;
  • 5 anni – nel caso di cittadino apolide o rifugiato;
  • 10 anni – per cittadini che non rientrano nei casi precedenti.

Documenti necessari per presentare la domanda:

  • Estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità del richiedente, e relativa traduzione in lingua italiana;
  • Certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, e relative traduzioni in lingua italiana;
  • Attestazione conoscenza lingua italiana;
  • Fotocopia carta identità italiana;
  • Fotocopia passaporto;
  • Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari), ovvero dell’attestazione di soggiorno (rilasciata dal comune di residenza per cittadini comunitari);
  • Dichiarazione dei redditi dei 3 anni precedenti;
  • Copia originale del versamento della tassa di 250,00 Euro;
  • Marca da bollo da Euro 16,00;
  • Credenziali accesso Spid.

NEL CASO DI RICHIEDENTI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA, SONO PREVISTE DELLE DIVERSE MODALITÀ PER LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI DEL PAESE D’ORIGINE.

Dal 18 maggio 2015 è in vigore una procedura che prevede l’invio delle domande on line sul sito del Ministero dell’Interno. Secondo i casi la Prefettura di competenza convoca il richiedente per la verifica ed eventualmente il deposito della documentazione in originale.

La nostra agenzia cura l’intero iter della pratica di cittadinanza con la consulenza, per verificare i requisiti e i documenti già in possesso o da richiedere, l’invio della domanda on line e le altre fasi che consentono di arrivare all’esito finale.

 Vuole verificare se ha i requisiti o la documentazione necessaria per presentare la sua domanda di cittadinanza?

Fissi un appuntamento per una prima consulenza gratuita presso la nostra sede chiamando i numeri indicati o compilando il form.

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