Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano (iure sanguinis)

Le modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana sono formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno e dalla successiva legge n. 91/1992.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza. Per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento prevede i seguenti passaggi:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);
  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente;
  • provare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

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