Cittadini Britannici Residenti in Italia

L’articolo 18.4 dell’Accordo di recesso tra l’Unione europea ed il Regno Unito del 1° febbraio 2020 prevede come  beneficiari i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data.

In base a tale  Accordo  i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico. Il documento indica che è stato emesso sulla base dell’Accordo di recesso e consente di esercitare i diritti riconosciuti dall’Accordo medesimo.

Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).

La procedura prevede che I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, si presentino personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.

Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno è prevista l’acquisizione dei dati biometrici. Il rilascio del documento di soggiorno elettronico non è contestuale alla presentazione della richiesta, poiché la personalizzazione dello stesso richiede alcuni giorni.

STUDENTI

Gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.

MANCATA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ENTRO IL 31/12/2020

L’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza.

Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi) potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura della provincia di residenza.

CAMBIO RESIDENZA PRIMA DI AVERE OTTENUTO IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI SOGGIORNO ELETTRONICO

Il cambio di residenza non impedisce al cittadino britannico di ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico.

Per esercitare tale diritto, il cittadino britannico dovrà recarsi presso la Questura della provincia dove risiede al momento della richiesta.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 CON ISTRUTTORIA NON CONCLUSA

Il cittadino britannico non avrà alcun problema poiché l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione dell’istanza al Comune, anche se la relativa istruttoria dovesse concludersi, con esito positivo, nel 2021.

 

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