Decreto Flussi

136.000 quote per cittadini stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi 2023 che stabilisce a titolo di programmazione transitoria dei flussi di ingresso l’entrata in Italia di un numero massimo di 136.000 cittadini stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo.

Questo il dettaglio delle 53.450 quote  previste per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con auto bus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti ed idraulici e di lavoro autonomo, così ripartiti:

  • N° 25.000 quote per lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblicadi Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,Peru’ Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka,Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • N° 12.000 quote per lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • N° 100 quote per  lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
  • N° 200 quote per lavoratori per apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o transito;
  • N° 9500 quote nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
  • N° 4150 quote per conversioni di permessi di soggiorno così ripartiti:
  • N° 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
  • N° 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea in lavoro subordinato;
  • N° 50 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, in lavoro autonomo;
  • N° 500 quote per lavoro autonomo per cittadini stranieri residenti all’estero.

Sempre nell’ambito del totale delle 136.000 quote, ne sono previste 82.550 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero per cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblicadi Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,Peru’ Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka,Sudan, Tunisia, Ucraina.

Sul totale sono riservate:

  • N° 8.000 lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con iquali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • N° 2.500 lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumita’ personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;
  • N° 50 apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita’ competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
  • N° 2000 lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale

Sarà possibile inviare le domande:

Dalle ore 9.00 del 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

Dalle ore 9.00 del 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;

Dalle ore 9.00 del 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

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