Pratica per la richiesta della Carta Blu UE

Le aziende che hanno l’esigenza di assumere lavoratori altamente qualificati, extracomunitari residenti all’estero,  possono fare ricorso alla procedura prevista dall’art. 27 quater del Testo Unico per l’Immigrazione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno, denominato “Carta Blu UE”.

E’ specificatamente previsto per i lavoratori le cui qualifiche professionali devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi d’origine, ed aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia. La richiesta da parte dell’azienda in Italia può essere fatta in qualunque periodo dell’anno, al di fuori delle quote stabilite dai decreti flussi.

La durata del permesso è relativa al tipo di contratto offerto al lavoratore:

  • Con contratto a tempo indeterminato 2 anni;
  • Con contratto a tempo determinato durata equivalente a quella del contratto, più tre mesi.

Rientrano nella categoria di  lavoratori per la Carta Blu UE:

  • Chi sia in possesso di un diploma universitario di durata almeno triennale;
  • Chi sia in possesso di una qualifica lavorativa di livello 1,2 o 3 della classificazione ISTAT delle professione CP 2011;
  • Nel caso di professioni regolamentate, chi sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione in Italia.

Come ottenere la Carta Blu UE 

La richiesta del nulla osta per la Carta Blu UE va inoltrata dall’azienda datrice allo Sportello Unico per l’Immigrazione della  Prefettura di competenza, inviandola on line sul sito del Ministero dell’Interno.  Dopo un’attenta valutazione, la Prefettura rilascerà l’autorizzazione che permetterà al lavoratore di richiedere presso la Rappresentanza Italiana (Ambasciata o Consolato) nel proprio paese di origine o residenza, il visto di ingresso per l’Italia.

Il permesso di soggiorno Carta Blu UE verrà rilasciato al lavoratore, dopo il Primo Ingresso in Italia, dalla  Questura di competenza.

A chi viene rilasciata la Carta Blu UE

Oltre che ai cittadini extracomunitari residenti in uno Stato terzo la Carta Blu UE può essere rilasciata:

  • ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti sul territorio nazionale;
  • ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E.;
  • ai cittadini extracomunitari titolari di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro.

Di contro, non possono richiedere tale titolo di soggiorno:

  • i cittadini extracomunitari che soggiornano per motivi di protezione internazionale;
  • i cittadini extracomunitari in qualità di ricercatori;
  • i cittadini extracomunitari familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;
  • i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;
  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori distaccati;
  • i cittadini extracomunitari che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;
  • i cittadini extracomunitari che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri.

Per maggiori informazioni potete richiedere un appuntamento per una prima consulenza, chiamando i numeri indicati o compilando il form a fianco nella pagina.

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