
L’art. 27 quater del Testo Unico per l’Immigrazione prevede il permesso di soggiorno, denominato “Carta Blu UE”. Possono esserne titolari i cittadini extracomunitari che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che possono quindi fare ingresso e soggiornare in Italia, in qualunque periodo dell’anno, al di fuori delle quote stabilite dai decreti flussi che possano essere emanati dal Governo.
E’ un titolo di soggiorno specificatamente previsto per i lavoratori le cui qualifiche professionali devono essere certificate da idonei titoli di studio e attestati di qualifica professionale rilasciati dai loro Paesi, ed aventi tutti i requisiti per il valido riconoscimento in Italia.
La durata del permesso è relativa al tipo di contratto offerto al lavoratore:
- Con contratto indeterminato, il permesso ha validità di due anni
- Con contratto determinato, il permesso ha validità equivalente a quella del contratto, più tre mesi.
Chi rientra nella categoria di richiedenti della Carta Blu?
- Lavoratore in possesso di un diploma universitario di durata almeno triennale;
- Lavoratore in possesso di una qualifica lavorativa di livello 1,2 o 3 della classificazione ISTAT delle professione CP 2011;
- Nel caso di professioni regolamentate, chi sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione in Italia.
Come ottenere la Carta Blu UE
La richiesta del nulla osta per la Carta Blu UE va inoltrata dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di competenza, inviandola on line sul sito del Ministero dell’Interno. Dopo un’attenta valutazione, la Prefettura rilascerà il Nulla Osta che permetterà al lavoratore di richiedere presso la Rappresentanza Italiana (Ambasciata o Consolato) nel proprio paese di origine o residenza, il visto di ingresso per l’Italia.
Il permesso di soggiorno Carta Blu UE verrà rilasciato al lavoratore, dopo il Primo Ingresso in Italia, successivamente alla firma del contratto di soggiorno, dalla Questura di competenza.
A chi viene rilasciata la Carta Blu UE
Oltre che ai cittadini extracomunitari residenti in uno Stato terzo la Carta Blu può essere rilasciata:
- ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti sul territorio nazionale;
- ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell’U.E.;
- ai cittadini extracomunitari titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.
Di contro, non possono richiedere tale titolo di soggiorno:
- i cittadini extracomunitari che soggiornano per motivi di protezione internazionale;
- i cittadini extracomunitari in qualità di ricercatori;
- i cittadini extracomunitari familiari di cittadini U.E. che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione;
- i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di tale titolo rilasciato da altro Stato membro;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori distaccati;
- i cittadini extracomunitari che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio ed agli investimenti;
- i cittadini extracomunitari che beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi conclusi dal Paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi Stati membri.
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