Tirocini Formativi

L’attuale normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento costituisce una grande opportunità per le aziende che desiderano organizzare corsi di addestramento, formazione e stage interni a favore di partner commerciali esteri, filiali oltreconfine e in generale di tirocinanti extracomunitari residenti all’estero.

Il via libera arriva con un decreto del ministro del Lavoro , emanato di concerto con Viminale e Farnesina, che autorizza nuovi ingressi per frequentare un corso di formazione professionale o per concludere  con un tirocinio in Italia un percorso formativo iniziato in patria. 

Le aziende hanno la possibilità, grazie a questo decreto, di formare personale estero, tenere corsi di aggiornamento ai propri dipendenti e creare nuove professionalità, che a loro volta saranno in grado di sviluppare ulteriori opportunità nei loro Paesi di origine.

IN SOSTANZA, I TIROCINI COSTITUISCONO:

  • uno degli strumenti per l’alternanza scuola-lavoro;
  • un supporto alle scelte lavorative delle persone.

Requisito generale è quello dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte del tirocinante nel paese d’origine, oltre che un profilo professionale in linea con il progetto del tirocinio.

Non sono previsti limiti di età, né limitazioni nei confronti dei soggetti aspiranti, vale a dire che i tirocini possono essere realizzati da qualsiasi soggetto pubblico o privato senza che si costituiscano dei rapporti di lavoro, essendo destinati a consentire ai datori di lavoro di verificare la potenzialità di inserimento del tirocinante nella specifica realtà aziendale, valutarne capacità e competenze.

Per attivare un tirocinio formativo occorre l’iniziativa di uno dei soggetti promotori indicati in modo vincolante dall’art. 2 del più volte citato D.M. 142/98, mentre gli articoli successivi disciplinano le garanzie assicurative a favore dei tirocinanti nonché il tutorato e la responsabilità dell’inserimento rispettivamente a carico dei soggetti formatori ed aspiranti.

I soggetti formatori ed aspiranti devono preventivamente sottoscrivere apposite convenzioni e specifici progetti formativi con cui restano vincolati nei confronti degli aspiranti in ordine agli obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinanti.

Il periodo di tirocinio, che si sottolinea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, ma a discrezione degli attuatori può dar luogo al riconoscimento di una somma a titoli di assegno di studio, indennità, incentivo, ecc., oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,sopportate dai tirocinanti.

Per maggiori informazioni potete richiedere un appuntamento per una consulenza gratuita presso i nostri uffici, chiamando i numeri indicati o compilando il form a fianco nella pagina.

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